Anche l’art. 109 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) è stato oggetto di modifiche in sede di conversione (avvenuta, come è noto, con la Legge 27 aprile 2020, n. 24).
Il nuovo art. 1 ter autorizza le Regioni e gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19.
Il comma 2, primo periodo, già presente nel testo originario del Decreto Cura Italia, attribuisce agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni recate dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per le medesime finalità di finanziamento delle spese correnti dirette a fronteggiare l’emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
In fase di conversione è stato aggiunto un ulteriore periodo che autorizza l’utilizzo dell’avanzo libero di cui al precedente periodo, per una percentuale non superiore all’80%, già dal momento in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019; ciò anche nell’eventualità in cui l’ente locale sia in esercizio provvisorio, a condizione che l’organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi del TUEL.