Può accadere che un pagamento disposto dal Comune non possa essere correttamente finalizzato perché l’IBAN del beneficiario risulta estinto, con conseguente creazione di un sospeso contabile.
L’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 indica la procedura che l’Ente deve seguire per la regolarizzazione di detto sospeso (esempio 11):
- accertare un’entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine);
- impegnare una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all’accertamento di entrata di cui alla lettera a);
- riclassificare l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell’impegno di cui alla lettera b;
- regolarizzare la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell’ente dell’entrata non andata a buon fine, a valere dell’accertamento effettuato in partita di giro (lettera a);
- emettere un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell’impegno cui era inizialmente riferito l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine.