Agevolazioni TARI e Covid-19: i chiarimenti dell’IFEL

Con nota del 24 aprile, l’IFEL ha offerto alcuni chiarimenti sulle agevolazioni in materia di TARI in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Secondo la fondazione, i Comuni possono riconoscere riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, finanziate con entrate proprie del bilancio, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su TARI o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie dell’ente, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie.

Per quanto concerne le modalità di attuazione delle riduzioni in questione, l’IFEL ritiene che le stesse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe da approvare entro il 30 giugno 2020 (come disposto dall’art. 107, comma 4, del Decreto Cura Italia – DL 17 marzo 2020, n. 18) e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.

Ancora, viene suggerito di valutare l’opportunità, a fronte di possibili difficoltà nel finanziamento delle agevolazioni in questione da parte dei Comuni, di articolare l’intervento agevolativo in due tempi:

  • stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
  • successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.

In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (quali la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza.

Infine, l’IFEL ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”.

Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente”, secondo l’IFEL si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria: una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l’importo invariato rispetto all’anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori.

Conseguentemente, nella nota si sostiene che le riduzioni deliberate dal Comune siano immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.

 

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