L’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018 ha previsto un incentivo legato all’accertamento dell’evasione IMU e TARI per gli enti che approvano il bilancio ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia, rispettivamente, 31 dicembre e 30 aprile. Secondo la citata disposizione, i Comuni “possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.
Sulla corretta interpretazione di tale disposizione è intervenuta la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Toscana, con la delib. n. 46 del 23 aprile 2020, ribadendo che, ai fini della possibilità di attribuire l’incentivo richiamato, la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL.
Si tratta di un orientamento granitico: ad esempio, conformemente ai giudici toscani si era espressa la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, con il parere n. 40 del 23 marzo 2020