Ai premi a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche non si applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del d.P.R. 600/1973: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 114 del 21 aprile 2020.
Ed infatti, l’art. 6 del “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449“, approvato con d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, nell’elencare le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio, espressamente indica, al comma 1, lettera e), “le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche“.
Conseguentemente, in tali casi non vale la disciplina generale prevista in materia di concorsi a premio dal TUIR (DPR n. 917/1986), che invece qualifica come redditi rilevanti e, conseguentemente, soggetti a ritenuta alla fonte, i premi in discorso.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera d) del citato TUIR, sono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali“.
Il successivo articolo 69, stabilisce, al comma 1, che “i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione“.
L’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio:
- il primo periodo del primo comma prevede che “i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”;
- il secondo comma stabilisce che l’aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del “dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso“.