I proventi da alienazione alloggi ERP sono entrate vincolate a destinazione specifica

Non può dubitarsi della natura di «entrate vincolate a destinazione specifica», ex art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), dei proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi ERP: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Puglia, con la delib. n. 31 del 9 aprile 2020.

Tale conclusione è conseguenza di quanto previsto dall’articolo unico della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (recante «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»), il cui testo, nel tempo oggetto di interventi modificativi, prevede che:

  • «L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore» (comma 5);
  • «I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica …, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari», prescrivendone una contabilizzazione speciale da parte dell’Istituto autonomo per le case popolari (IACP) territorialmente competente e il versamento in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell’articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130» (comma 13).

Inoltre, conferma ulteriore viene fornita dall’art. 13 del D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), come novellato nel 2014, il quale prevede che le risorse derivanti dalle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei Comuni e di altri enti pubblici devono essere «destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente», individuando, conseguentemente, un vincolo totale (segnalato dall’avverbio «esclusivamente») di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa.

In definitiva, l’esclusività e la specificità del vincolo impresso ex lege ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di sussumere gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica; categoria, quest’ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito a un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l’esemplificazione («spesa sanitaria») contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.2).

 

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