Il rebus piano di riequilibrio dopo il covid19

di Francesco Cuzzola

 

Il rinvio al 31 luglio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, previsto dal comma 1, lettera a) dell’art. 107 del DL Cura Italia, pone l’attenzione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio disciplinata dall’art. 193 del D. Lgs. 267/200. Infatti, il termine per l’adempimento di cui al citato articolo 193 è il 31 luglio, e pertanto i due documenti dovranno essere contestualmente approvati.

La situazione di emergenza sanitaria è diventata, oggi, emergenza economica e sociale che investirà, se non lo ha già fatto, anche gli enti locali.

L’art. 147-quinques del TUEL dispone, in capo al responsabile del servizio finanziario, con il coinvolgimento degli organi di governo, del segretario e dei responsabili di servizio, il compito del costante monitoraggio degli equilibri di bilancio. Il controllo, disciplinato nei regolamenti di contabilità dei singoli enti, deve essere svolto nel rispetto delle norme contenute nell’ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. 267/2000.

Orbene, le amministrazioni locali devono affrontare i mancati introiti e delineare meglio la programmazione della spesa. Sarà  necessario rivedere gli stanziamenti sui capitoli, soprattutto di parte corrente, per individuare e valutare le spese indifferibili, rispetto a quelle che non sono necessarie e, di conseguenza, effettuare tagli; bisognerà procedere ad una ricognizione dei contratti in essere per servizi e forniture, per definire modalità di sospensione, se necessarie, o di riduzione dei corrispettivi contrattuali.

Un occhio attento dovrà essere rivolto alla possibilità, con il coinvolgimento degli organi di governo, di reperire nuove entrate, che consentano di sopperire alla mancanza di introiti per la gestione efficiente della spesa.

Mi vi è una fetta di enti locali che vivevano già una situazione di squilibrio (si pensi alle numerose amministrazioni locali che hanno aderito alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, o addirittura, agli enti in dissesto finanziario) che dovranno rivedere tutta l’impostazione programmatica per il recupero dei disavanzi.

Per gli enti in piano di riequilibrio la partita si farà ancora più dura. Questi avevano, quasi sempre, basato il ripristino dell’equilibrio sulle maggiori entrate scaturenti dall’incremento delle aliquote tributarie e delle tariffe per i servizi a domanda individuale, oltre alle dovute riduzioni di spesa, e si trovano oggi a fare i conti con un sistema economico in crisi, la gente non ha risorse per finanziare la sua “spesa corrente” figuriamoci per pagare i tributi locali.

Vuoi anche la sospensione del pagamento dei tributi locali “a data da destinarsi” deliberata dalla maggior parte delle amministrazioni locali, ivi comprese quelle in piano di riequilibrio, la situazione non è delle migliori, e la crisi finanziaria è dietro l’angolo.

E’ necessario, pertanto, che gli enti locali, soprattutto quelli in piano di riequilibrio, rivedano le previsioni di recupero dei disavanzi, rideterminino le modalità di ripristino degli equilibri generali con riguardo all’equilibrio del bilancio corrente, non solo in sede di approvazione di bilancio di previsione o salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma nell’immediatezza.

La disposizione di cui all’art. 147-quinques del Tuel deve diventare una costante nella quotidiana gestione dell’ufficio ragioneria: il monitoraggio deve essere giornaliero, con una spinta a trovare soluzioni alternative da suggerire agli organi di governo dell’ente, per consentire in ogni momento il rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

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