Ente pubblico responsabile di imposta: 2 imposta di registro

Al comma 2, l’art. Art. 65, del dpr 131/86, recita: “Gli impiegati  dell’amministrazione  statale,  degli  enti  pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono  ricevere  in deposito né  assumere  a  base  dei  loro  provvedimenti  atti  soggetti  a registrazione in termine fisso non registrati”. Mentre il comma 3, prosegue, “Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere  in  deposito  atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere  gli  atti  depositati  a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli  atti  stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio del registro ai fini  della registrazione d’ufficio.

 

In sostanza il legislatore sia per l’imposta di bollo, sia per l’imposta di registro, ha adottato due norme che costruiscono, con relative specifiche sanzioni, un sistema di responsabilità, anche solidale, per il dipendente pubblico che utilizza atti e documenti non in regola (nel senso di non averli assolti),  con i detti tributi.

 

Molto semplicemente detto il sistema, per l’imposta di registro, è così congegnato:

Il dipendente pubblico che riceve un documento che era da registrare sin dall’origine, non da luogo al procedimento, considerando il documento non valido. Viceversa se il documento era da registrare in caso d’uso, allora, essendosi appunto verificato il caso d’uso lo trasmette alla Agenzia per la registrazione. Tenendo presente che il caso d’uso, ai fini della imposta di bollo si verifica solo quando il documento viene presentato, singolarmente ovvero in allegato, all’Agenzia per la registrazione, mentre ai fini della imposta di registro si verifica ogni qual volta il documento venga prodotto ad una pubblica amministrazione.

 

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