Il fondo solidarietà alimentare previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 deve essere contabilizzato, in entrata, quale trasferimento ministeriale: ed infatti, come indicato nell’art. 1 della citata Ordinanza, i fondi sono anticipati dal Ministero dell’Interno; conseguentemente, sarà utilizzata la seguente codifica: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri.
Per quanto concerne la parte spesa, si avranno due possibilità:
– per i buoni spesa, la voce sarà U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali;
– per i generi alimentari e/o i prodotti di prima necessità, la voce sarà U.1.03.01.02.011 – Generi alimentari.
In caso di errata contabilizzazione (pensiamo, ad esempio, all’ipotesi che, lato spesa, sia stata utilizzara la codifica U.1.04.02.05.999 – Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.), sarà necessaria una variazione del PEG. A tal proposito, giova ricordare l’art. 175 comma 5 quater lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui non sono di competenza del dirigente le variazioni compensative tra capitolo appartenenti al medesimo macro-aggregato se riguardano i trasferimenti correnti, ma della Giunta.