L’art. 61 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) contiene una serie di disposizioni riguardanti la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti fiscali e contributivi nel periodo compreso fra il 2 marzo ed il 30 aprile.
Con la recente circ. n. 8 del 3 aprile u.s., con cui sono state fornite le risposte ad alcuni quesiti e dubbi riguardanti l’applicazione del suddetto decreto, l’Agenzia delle Entrate (risposta 1.18) ha chiarito che la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).
Ricordiamo che, come previsto dal comma 4 del citato art. 61, i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.