Ritenute negli appalti: l’operatività a seguito del Decreto Cura Italia

 

Anche gli obblighi recentemente previsti in materia di ritenute negli appalti e subappalti dall’art. 4 del DL n.124/2019 (che ha introdotto dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241) risentono del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18).

Con la recente circ. n. 8 del 3 aprile u.s., con cui sono state fornite le risposte ad alcuni quesiti e dubbi riguardanti l’applicazione del suddetto decreto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche in merito a tali obblighi.

Come è noto, gli artt. 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n 600/1973, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

  • per i soggetti elencati all’art. 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
  • per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art. 62, comma 2 del Decreto);
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (art. 62, comma 4 del Decreto).

Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’art. 4 del DL n. 124/2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.

In tale evenienza, nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.

I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 del Decreto.

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