Interventi di solidarietà alimentare: le prime indicazioni dell’ANCI

Con nota pubblicata sul sito istituzionale il 30 marzo, l’ANCI fornisce le prime indicazioni sul fondo di 400 milioni di euro che l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. n. 85 del 30 marzo 2020, assegna ai Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

 

Dal punto di vista contabile:

  • la somma spettante a ciascun ente andrà contabilizzata nel bilancio attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
  • gli enti locali, in esercizio provvisorio potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta;
  • non è previsto un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni;
  • non vi è obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

 

È, altresì, prevista la possibilità che il Comune utilizzi eventuali donazioni per tali finalità di solidarietà alimentare, che dovranno confluire su conto correnti bancari presso il tesoriere o conti correnti postali, accesi per tale scopo. Le donazioni godranno dei benefici fiscali previste dall’art. 66 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18).

Per quanto riguarda i beni oggetto di spesa, i Comuni potranno acquistare buoni spesa o generi alimentari e prodotti di prima necessità, senza essere assoggettati alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale; sarà anche possibile acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari.

L’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità: sarà possibile, perciò, sottoscrivere convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse e prevedere elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.

I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni, possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore: a tal fine, l’ANCI ricorda che non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.

Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del succitato Programma Operativo.

Per quanto attiene l’individuazione dei beneficiari, l’ANCI sottolinea che l’Ordinanza non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale e che la competenza è in capo all’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune; detto ufficio dovrà individuare la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (ad esempio, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, etc.).

Secondo l’ANCI, ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

Dal punto di vista operativo, l’ANCI suggerisce:

  • la possibilità di procedere con semplici modelli di autocertificazione, che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto;
  • l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;

 

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