La proroga tecnica di un contratto in essere è legittima se limitata al tempo necessario per poter individuare il nuovo affidatario: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 4 febbraio 2020, n. 158.
Si tratta di un principio coerente con quanto disposto dall’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici n. 50/2016, il quale dispone espressamente che “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
I giudici hanno ricordato che la proroga, finalizzata ad evitare la possibile interruzione del servizio, deve essere disposta mentre il contratto originario è ancora in essere.