Con la risoluzione n. 6 del 10 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015 ed operativo dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri.
Tra gli aspetti più rilevanti, evidenziamo che, secondo gli esperti dell’Agenzia, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità del suddetto strumento:
- certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
Non sussiste, invece, l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articoli 21 o 21-bis del Decreto IVA (DPR n. 633/1972).