Se il partecipante ad una gara di appalto inserisce erroneamente la copia del documento di identità in una busta errata, non deve procedersi alla sua esclusione dalla procedura: è il principio ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 22 gennaio 2020, n. 129.
Nel caso specifico, il concorrente aveva inserito la copia della carta di identità nella busta dell’offerta economica anziché nella busta della documentazione amministrativa; la commissione di gara, in seduta pubblica, accertava la presenza del documento nella busta sbagliata e, dopo aver verificato la conformità all’originale esibito dal concorrente, presente alle operazioni di gara; quest’ultimo, a sua volta, dichiarava di averlo inserito nella busta dell’offerta economica per mero errore materiale.
I giudici hanno ritenuto legittimo il comportamento della commissione che non aveva disposto l’esclusione del concorrente, ribadendo il principio già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 26 gennaio 2012, n. 337, secondo cui è illegittima l’esclusione di un’offerta disposta in ragione della produzione del documento di identità in una busta diversa da quella prescritta dalla lex specialis, ma comunque allegato agli atti di gara.