Con il parere n. 104/2019 del 14 novembre, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, ha ribadito che i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna pronunciate negli esercizi successivi a quello di dichiarazione di dissesto ma che sono scaturiti da situazioni verificatisi in precedenza ricadono nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione; tuttavia, in capo a tale organo è esclusa la possibilità di riconoscere tali debiti, i quali di conseguenza dovranno essere oggetto di deliberazione consiliare.
Non si tratta di una novità: tale principio, infatti, era stato già evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, con la delib. n. 124/2019, secondo cui “l’organo di liquidazione procede alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e nelle modalità indicate dall’art. 256, senza che sia normativamente previsto o altrimenti ricavabile dall’apparato ordinamentale il potere di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva del consiglio comunale”.