L’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e le Linee guida ANAC n. 3 dispongono che “per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione’’.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sent. 29 ottobre 2019, n. 450, ha ribadito che le attribuzioni del Responsabile Unico del Procedimento si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione alla partecipazione della gara. Secondo i giudici, l’attribuzione al RUP delle competenze relative all’adozione dei provvedimenti di esclusione è pienamente corrispondente al ruolo attribuito a tale figura nel contesto della gara e alle funzioni di garanzia e di controllo di cui egli stesso è investito, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua nomina, che è sempre anteposta all’avvio della procedura di affidamento, collocandolo in una posizione di terzietà per tutto il ciclo dell’appalto.