L’anticipazione di tesoreria è una concessione da parte del tesoriere comunale di liquidità al fine di fronteggiare momentanee necessità di cassa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 248 depositata il 10 settembre 2019.
Il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall’art 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), si configura, perciò, come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell’Ente, peraltro onerosa, in quanto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo pari all’interesse sulle somme anticipate da pagare all’istituto tesoriere.
Ricordiamo che il citato art. 222, rubricato “Anticipazioni di tesoreria”, al 1° comma prevede che “Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.