La Cassa DD.PP., con la Circolare n. 1296 del 27 settembre 2019 (che ha sostituito la precedente Circolare n. 1276 del 31 luglio 2009), ha dettagliato le condizioni generali per l’accesso al credito da parte degli Organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica.
In particolare, Cassa Depositi e Prestiti ha specificato che gli Organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica, per poter accedere ai finanziamenti, devono avere una serie di requisiti:
- devono essere stati istituiti per la realizzazione di interessi di carattere generale;
- devono avere personalità giuridica;
- la loro attività deve essere sovvenzionata in maggioranza dallo Stato, da Enti pubblici territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico ovvero la loro gestione deve essere soggetta al controllo di questi ultimi o, ancora, l’ Organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza deve essere formato da soggetti in maggioranza nominati dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- non devono esercitare servizi pubblici rilevanti, quali, ad esempio, energia, trasporto pubblico, ecc.
L’erogazione delle somme del finanziamento sarà effettuata con un unico accredito, attraverso il deposito della somma in un conto dedicato alla realizzazione dell’investimento.