Illegittima la revoca del revisore per parere negativo

L’art. 235 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che l’organo di revisione è revocabile solo per inadempienza.

Occupandosi della corretta interpretazione di tale disposizione, il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 30 luglio 2019, n. 716, ha affermato che non è possibile revocare l’incarico del revisore motivando con la cessazione del rapporto di fiducia con l’amministrazione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto illegittima la revoca dell’incarico basata su una netta divergenza fra il revisore, che aveva fornito parere sfavorevole al bilancio di previsione, ritenendo necessario affrontare tempestivamente una situazione di squilibrio finanziario richiedente l’adozione di un piano di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243 bis del TUEL, e l’Ente che, invece, aveva ritenuto di procrastinare ad un momento successivo ogni valutazione in merito e che, con delibera consiliare immediatamente successiva a quella di approvazione del bilancio, aveva disposto la conseguente revoca dell’incarico al revisore.

Pertanto, l’atto di revoca del revisore è stato ritenuto illegittimo dal TAR.

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