Niente ISA per l’attività cessata e riavviata

Come noto, gli studi di settore, a motivo del loro scopo, si applicavano non solo ai soggetti che proseguivano un’attività già svolta da altri soggetti, ma anche a coloro che riprendevano l’attività entro sei mesi dalla cessazione.

Nelle stesse ipotesi, con riferimento agli ISA che hanno sostituito gli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere ad un quesito circa l’estendibilità, anche agli ISA, dei casi suindicati, con la circolare n. 17 pubblicata il 2 agosto 2019, ha chiarito che entrambe le ipotesi, ovvero cessazione e ripresa entro 6 mesi o mere prosecuzioni, erano specificamente disciplinate dalla L. n. 146 del 1998, la quale disponeva che non sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti “che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta in corso”.

La disposizione si applica, dunque, sia in caso di cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce semplice prosecuzione dell’attività svolta in precedenza da altri soggetti.

Con riferimento agli ISA, però, non vi è alcuna disposizione analoga e, pertanto, si ritiene che almeno i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta 2018 devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA, ma dovranno indicare alla voce REDDITI la causa di esclusione:

  •  inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

 

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