Il Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell’economia e finanze,con la Risoluzione n. 10/DF del 2 dicembre 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero, precisando, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e
informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la
maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013. Gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione, indipendentemente dalle scelte operate in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Aspetto questo peraltro già chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.