Decreto crescita: contabilità economica piccoli comuni

Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nell’ambito dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, l’articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato modificato con la sostituzione delle parole: “fino all’esercizio 2017” con “fino all’esercizio 2019”.

In virtù di tale modifica, “gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”.

Tale modifica si trova nell’ art. 15-quater che contiene la proroga, più volte richiesta dall’ANCI, della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Tale proroga consente di sanare la situazione degli enti che hanno già approvato il rendiconto 2018 al netto del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzati. In particolare, la norma prevede che i piccoli comuni possono non procedere alla tenuta della CEP e alla compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all’esercizio 2019 (quindi l’obbligo decorre ora dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021).

Trattandosi di facoltà e non di obbligo imposto dalla legge, gli enti che vogliono avvalersi della proroga dovranno formalizzare tale decisione attraverso una specifica deliberazione del Consiglio.

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