Rottamazione ingiunzioni comunali: delibere entro il 1° luglio

Con una nota di approfondimento del 30 maggio 2019, l’IFEL ha ricordato che i Comuni hanno tempo fino al 1 luglio 2019 per decidere se aderire o meno alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali relative alle annualità 2000 – 2017.

La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento è prevista dall’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. dl Crescita”).

Questa è la terza rottamazione delle ingiunzioni fiscali introdotta dal Decreto Crescita (Dl 34/2019), dopo quella prevista dall’articolo 6-ter del dl n.193 del 2016 e quella dell’articolo 1, co.11-quater n. 148 del dl 2017.

Rispetto a quest’ultima, che faceva riferimento alle notifiche ricevute fino al 16 ottobre 2017, la possibilità di definizione viene ampliata alle ingiunzioni notificate fino al 31 dicembre 2017.

Come chiarito nella nota dell’IFEL, la facoltà di aderire o meno alla definizione agevolata, deve essere esercitata entro “sessanta giorni dall’entrata in vigore del dl Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34), e quindi entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno – è domenica), mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997”.

La delibera di adesione alla definizione agevolata, dovrà poi, entro 30 giorni, essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e dovrà indicare:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  2. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

Dalla definizione agevolata, come chiarito sempre nella nota dell’IFEL, restano escluse:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589);
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

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