La Corte dei Conti – Piemonte, Sez. contr., Delib. 19 marzo 2019, n. 23, nel rispondere all’interrogazione di un Sindaco circa la possibilità di utilizzare i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali realizzati negli anni antecedenti l’emanazione della L. 27 dicembre 2017 n. 205, e mantenuti nella quota di avanzo di amministrazione vincolato, a copertura delle spese per quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento per l’annualità 2019, ha precisato quanto segue.
La norma di cui all’art. 1, comma 866, L. n. 205 del 2017, che autorizza gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano d’ammortamento, non ha natura retroattiva in quanto nella citata disposizione non si rileva alcun elemento sul quale poter fondare una deroga al principio d’irretroattività, anche perché la stessa ha natura eccezionale, introducendo una importante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli enti locali.
La norma, infatti, diversamente da quanto affermato dalla regola generale secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa d’investimento, accorda l’utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali anche in presenza di spese d’investimento per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri.