Come è noto, la giurisprudenza contabile ha affermato, in numerose occasioni (cfr., ad esempio, Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, parere n. 303/2018, confermando il proprio precedente parere n. 64/2017/PAR), che la fondazione partecipata dal Comune è uno degli enti da considerare al fine della redazione del bilancio consolidato.
Si tratta di un orientamento pacifico che è stato ripreso e ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, sia in passato (ad esempio, dal TAR Piemonte, sez. I, con la sent. 11 settembre 2018, n. 1000) sia recentemente: in particolare, segnaliamo la sent. 10 aprile 2019, n. 798, del TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella quale i giudici hanno ritenuto corretta l’inclusione, fra gli enti rilevanti ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune, di una fondazione in cui cinque membri su sette del consiglio di amministrazione erano nominati dall’ente locale. Tale circostanza integra pienamente, secondo i giudici lombardi, la previsione legislativa contenuta nell’art. 11 ter comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 118/2011, secondo cui si considera ente strumentale controllato quello in cui l’ente locale ha “il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda”.