È valida la dichiarazione del partecipante alla gara di appalto sottoscritta digitalmente e non accompagnata dalla copia del documento di identità del dichiarante: è il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 16 aprile 2019, n. 2493.
Ed infatti, come affermato già in passato dai giudici di Palazzo Spada (sez. VI, sent. 20 settembre 2013, n. 4676), “dal combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell’amministrazione digitale e dell’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti deriva che l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”.