A seguito della conversione del decreto 193/2016, è cambiato il rimborso iva 2019 agevolando di parecchio l’erogazione del credito IVA per i contribuenti che non superano la nuova soglia limite.
Il decreto prevede infatti che la soglia limite oltre la quale il rimborso credito IVA viene erogato senza necessità di presentare documenti, quali attestazioni, certificati, garanzie, visto di conformità ecc, è aumentata da 15.000 a 30.000 euro.
L’innalzamento della soglia rimborsi Iva non vale però per le compensazioni, per cui possono verificarsi 3 ipotesi:
- Rimborso iva annuale o trimestrale sotto la soglia dei 30mila euro c.d. rimborso “libero” e quindi senza dover provvedere ad ulteriori adempimenti, per i crediti non superiori a 30mila euro, spetta anche ai soggetti a rischio ex art. 38 bis, comma 4, D.p.r. 633/72 (ad es. le neo imprese in attività da meno di 2 anni).
- Rimborso iva oltre i 30.000 euro: se il rimborso IVA supera la soglia, il contribuente è obbligato a richiedere il visto di conformità crediti iva o la prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i soggetti considerati a rischio.
- Rimborso IVA superiori a 30.000 euro contribuenti a rischio o per coloro che non provvedono a dotarsi del visto di conformità e delle attestazioni: per costoro, l’unica possibilità di ottenere un rimborso superiore a 30mila euro è quello della prestazione della garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E/2016 rimborsi Iva, va sottolineato però che non sono tenuti a prestazione di garanzia i contribuenti che hanno interamente soddisfatto, anche tramite la definizione agevolata, avvisi d’accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA e ancora, i contribuenti che chiedono la restituzione di crediti IVA maturati durante il periodo di liquidazione, in quanto non vi è ancora la cessazione dell’attività.