Il provvedimento di acquisizione sanante è di competenza del Consiglio comunale

Nel caso in cui il Comune abbia utilizzato senza titolo un terreno privato per scopi di interesse pubblico, il relativo provvedimento di acquisizione sanante appartiene alla competenza del Consiglio comunale ex art. 42 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui sono attribuite a tale organo gli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione”: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 9 novembre 2014, n. 1444.

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