Se il Comune affida ad un gestore in house la raccolta differenziata per conto del CONAI e dei relativi consorzi non si viene a configurare un mandato senza rappresentanza e, di conseguenza, i contributi CONAI riscossi dal gestore non danno luogo ad un trasferimento a favore del Comune: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, Divisione contribuenti, in risposta ad un interpello (n. 954-1539/2017) presentato da una società in house che si occupa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto di alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Nel caso specifico, la società in house aveva sottoscritto con i consorzi di filiera i contratti aventi ad oggetto la raccolta differenziata degli imballaggi. A fronte del conferimento, la società incassava i contributi CONAI e fatturava mensilmente al Comune il corrispettivo del servizio, determinato al netto dei contributi suddetti.
Nella richiesta di interpello la società avanzava il dubbio che la figura del gestore potesse essere inquadrata come quella del mandatario senza rappresentanza, per conto del Comune, con conseguente applicabilità dell’art. 3, comma 3 del DPR n. 633/1972 in materia di IVA, secondo cui “Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. Ne sarebbero derivati l’obbligo del gestore di ritrasferire i contributi al Comune e l’obbligo dell’ente locale di fatturare al gestore con IVA i suddetti contributi.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, nel caso specifico è corretto che la società in house emetta una fattura a favore del Comune con un importo al netto dell’ammontare del contributo CONAI: afferma, infatti, la risposta all’interpello che “si ritiene che la relativa fatturazione ai fini dell’IVA si esaurisca con l’emissione da parte […] di una fattura il cui importo sia pari al compenso stabilito dai Comuni per la gestione della raccolta dei rifiuti, al netto dell’ammontare di quanto lo stesso gestore riscuote dai consorzi di filiera”.
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