Il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio Decreto n. 35717 del 12 marzo 2018 ha fornito chiarimenti sulla predisposizione del nuovo modello di certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, delle entrate e delle spese finali, di cui all’art. 1 comma 466 della L. 232/2016. Una delle novità introdotte quest’anno, riguarda il saldo finale di cassa: il comma 6 dell’art. 1 del citato decreto sancisce che gli enti locali certificano, ai fini della premialità di cui al comma 479 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finale tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo il prospetto “Certif. 2017/A” e le modalità contenute nel decreto.
Le premialità enunciate nel comma 6 dell’art. 1 riguardano l’assegnazione, tramite apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine del 30 luglio, di risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi effettuati nei confronti degli enti che non conseguono il saldo ai sensi del comma 475, lettera a); dette somme assegnate sono destinate alla realizzazione di investimenti. L’ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune viene determinato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa. I titoli di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo di cassa sono gli stessi che determinano il saldo finale di competenza (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 Entrate e Titoli 1, 2 e 3 Uscite); gli importi da inserire devono chiaramente tenere conto del riscosso/pagato sia in conto competenza che in conto residui. Una delle criticità è rappresentata dalla mancanza del fondo cassa iniziale al 01.01.2017: il prospetto, infatti, non tiene conto della consistenza di cassa ad inizio anno, importo che concorre nella determinazione del saldo di cassa finale delle previsioni di bilancio.