Nell’approssimarsi del termine per la presentazione della dichiarazione irap, rammentiamo che gli enti pubblici, possono dedurre dalla base imponibile istituzionale il costo per i disabili anche a consuntivo, in occasione della presentazione del modello irap ap, poiché il comportamento concludente non è richiesto per tale deduzione.
L’ente pubblico può sempre portare in deduzione le spese sostenute per il personale disabile, sia se assunto ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sia se assunto ai sensi della legge n. 482 del 1968, (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 142 del 26.11.2004) sia se divenuto disabile in costanza di rapporto lavorativo (Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 64/E del 16 maggio 2006).
Il legislatore irap usa la locuzione, spese o costo, indifferentemente e quindi per spese deducibili va inteso il costo e cioè l’imponibile irap riferito ai disabili.
Non vi è dubbio alcuno sulla deducibilità anche per gli Enti locali dei compensi (leggasi degli imponibili irap) per i disabili, basta a tal proposito verificare le istruzioni al modello IRAP Amministrazioni Pubbliche alla sezione 1.
Da notare che, la deduzione compete qualunque sia il numero dei disabili in servizio, e cioè anche oltre il limite di riserva obbligatoria, qualora l’Ente occupi più disabili di quanti sarebbe tenuto ad occuparne per legge, poiché nelle istruzioni si fa riferimento esclusivamente alla condizione di disabile, essendo richiamato il solo art. 1 della legge 68 del 1999.