L’albergatore è agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno

Come evidenziato dalla Corte dei conti (delibera 16 gennaio 2013, n. 19, della Sezione regionale di controllo per il Veneto), la qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello Stato e degli enti pubblici, in ipotesi anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell’amministrazione: tale qualifica spetta anche all’albergatore per quanto riguarda la riscossione dell’imposta di soggiorno.
Attraverso l’assunzione della qualità di agente contabile, però, il gestore alberghiero non assume nei confronti dell’amministrazione comunale alcuna responsabilità per il mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente, unico soggetto passivo. La responsabilità dell’operatore del settore è infatti limitata al fatto proprio, consistente nell’omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, per il quale lo stesso gestore ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del cliente.

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