Come è noto, il Comune ha un ambito di discrezionalità nella disciplina regolamentare della TARI (tassa sui rifiuti): ad esempio, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (art. 1 comma 652 della Legge di stabilità 2014 – Legge 27 dicembre 2013 n. 147).
Tuttavia, la necessità di coprire il servizio di smaltimento dei rifiuti esclude che l’ente locale possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. Ed infatti, la discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo – in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie – ha natura eminentemente tecnica, non “politica”.
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