È disponibile da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione Irap da presentare il prossimo anno in riferimento al periodo d’imposta 2016. Sono diverse le novità normative che hanno trovato recepimento e attuazione pratica nel modello.
Ai fini IRAP, la disposizione recata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nell’elencare al comma 1, i soggetti passivi dell’imposta, individua, alla lettera e), fra l’altro, gli enti privati non commerciali, e alla lettera e-bis), le “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 5 legislativo n. 165 del 2001 (già art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) fra le quali sono ricompresi gli enti pubblici non economici.
Lo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, in relazione alle stesse tipologie di soggetti, agli articoli 10 e 10-bis, distinte modalità di determinazione della base imponibile IRAP nonché, all’articolo 16, diverse aliquote d’imposta. Determinazione della base Irap dell’ente pubblico e delle amministrazioni dello stato. L’imponibile IRAP è rappresentato dal valore della produzione netta che viene determinato a seconda dei soggetti e delle attività svolte in base a due metodi: a) METODO ANALITICO, per i soggetti che svolgono attività commerciali b) METODO RETRIBUTIVO, per i soggetti che svolgono attività non commerciali.
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