Il 24 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 193 del 22 ottobre 2016, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
All’interno del disposto normativo, l’art. 5 denominato “Dichiarazione Integrativa a Favore”, ha introdotto una modifica in merito ai termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente.
Originariamente, infatti, l’art. 2, commi 8 e 8-bis, della Legge n. 322/1998, prevedeva la possibilità che il contribuente potesse presentare una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Più precisamente, una volta ravvisato l’errore in merito alla sussistenza di un minor reddito o una maggior credito a suo favore, il contribuente aveva la possibilità entro “l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”, di poter inviare una dichiarazione integrativa, a suo favore, che evidenziasse il minor reddito o il maggio credito a lui imputabile.
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