La legge n. 170/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha rielaborato le disposizioni del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) relative alle detrazioni per le spese di istruzione, modificando, in particolare, il comma 1 dell’art. 15, lett. e), successivamente, a sua volta, sostituito dall’art. 1, comma 954, lett. b) della Legge n. 208/2015, che ha inserito nello stesso art. 15, comma 1, la nuova lett. e-bis.
L’Agenzia delle Entrate si è trovata spesso a dover intervenire sul tema delle spese scolastiche, a fronte dei numerosi interpelli pervenuti.
In particolare, con la recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E, pubblicata il 31 agosto 2016, ha precisato che la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”, prevista “per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”, debba essere estesa anche alle spese sostenute per i servizi scolastici “integrativi” come, ad esempio, il pre e post scuola e l’assistenza al pasto in quanto, pur trattandosi di attività extra-scolastiche, sono, comunque, attività riferibili alla frequenza scolastica.
La risoluzione n. 68/E specifica, inoltre, che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del TUIR, sono detraibili anche le spese sostenute per il servizio di refezione scolastica, fornito per il tramite dei Comuni o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, mentre, invece, non si considerano in nessun caso detraibili le spese connesse al servizio di trasporto scolastico, anche qualora fossero giustificate da un mancato funzionamento o da un disservizio dei servizi di trasporto pubblici.
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