La redazione del bilancio consolidato– attività preliminare

Il Bilancio consolidato – obbligatorio da tempo per i gruppi societari – è diventato obbligatorio anche per gli Enti di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011. Il quadro normativo di riferimento, relativo alla predisposizione del Bilancio consolidato, è disciplinato agli articoli 11-bis e 11-quinquies del citato decreto n. 118, nonché all’allegato 4/4 del medesimo decreto, così come aggiornato dal D.lgs. n. 126/2014.

Il Bilancio consolidato, quale documento consuntivo di fine esercizio, ha come fine quello di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di enti, organismi controllati o partecipati, elaborato dall’ente capogruppo, posto al vertice.

Perciò, la sua elaborazione presuppone un’attività diretta ad unificare, nonché ad uniformare, i bilanci dei vari componenti il gruppo, eliminando tutte le operazioni all’esterno dello stesso.

L’elaborazione del Bilancio consolidato si concretizza, quindi, nella fusione dei bilanci dei vari componenti e nell’eliminazione delle operazioni infragruppo, in modo tale da creare un unico documento contabile riepilogativo dell’intero gruppo di enti.

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