Il minor accantonamento FCDE determina una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria

Il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che non può essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5, dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 39/2025/PRSE, depositata il 13 marzo 2025.

I giudici contabili hanno ricordato che:

  • il minor accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità determina una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria dell’Ente, con conseguente sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione;
  • anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può essere foriero di squilibri finanziari.

La Corte ha ricordato che la Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del FCDE, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: “L’adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità – in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) – determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”.

Il principio contabile richiamato implica che:

  • siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all’ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;
  • a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
  • la percentuale di accantonamento come sopra determinata deve essere applicata all’importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione “come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso”.
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