Il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che non può essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5, dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 39/2025/PRSE, depositata il 13 marzo 2025.
I giudici contabili hanno ricordato che:
- il minor accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità determina una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria dell’Ente, con conseguente sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione;
- anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può essere foriero di squilibri finanziari.
La Corte ha ricordato che la Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del FCDE, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: “L’adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità – in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) – determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”.
Il principio contabile richiamato implica che:
- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all’ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento come sopra determinata deve essere applicata all’importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione “come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso”.