La frammentazione della commessa avente ad oggetto i servizi d’ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale in tre affidamenti diretti a tre diversi progettisti è idonea ad eludere il divieto di frazionamento artificioso: è quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto del Presidente del 3 marzo 2025, fasc. n. 5615/2024.
Infatti, tra i tre servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, affidati direttamente, vi è una relazione di continenza, che li rende riconducibili sostanzialmente ad un servizio tecnico unico, finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale.
Ricordiamo che l’art. 14, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede espressamente che “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.”
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che “il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 maggio 2023, n. 4791): tale motivazione, nel caso specifico, non era stata fornita.
Di recente, con la nota a firma del Presidente prot. 118597 del 14.10.2024, in fattispecie del tutto analoga, l’ANAC aveva anche evidenziato che “il frazionamento comporta sovente un costo maggiore sia per la Stazione appaltante che per la collettività, poiché in una procedura di importo superiore, gli oneri diminuiscono sensibilmente, nella maggioranza dei casi, in ragione delle economie di scala che possono generarsi come diretta conseguenza di ciò”.
Sul punto si rammenta anche la delibera ANAC n. 666 del 28 settembre 2021, secondo cui “il ricorso a micro affidamenti diretti di breve durata in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente da esperire con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica (anche a lotti o accordo quadro) inevitabilmente priva l’amministrazione di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara con conseguente compromissione del principio di economicità”.