Tardiva approvazione del rendiconto: il warning della Corte dei conti

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2025/PRSP, depositata il 6 marzo 2025, il rendiconto costituisce un atto fondamentale nella gestione amministrativa e contabile dell’Ente, tanto che, ai sensi dell’art. 227, comma 2 bis, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141”. Il ritardo con cui si approva il rendiconto “costituisce un sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, delib. n. 99/2022/PRSE; sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 74/2020/PRSP), “atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 24/2020/PRSE).

L’importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l’approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la delib. n. 9/SEZAUT/2020/INPR, secondo cui “la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”.

L’approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell’esercizio precedente.

Sul punto i giudici contabili hanno anche evidenziato come alla tardiva approvazione del rendiconto consegua il divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, nella versione ratione temporis vigente, secondo cui “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.

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