Errori del revisore nella compilazione di questionario e relazione: il warning della Corte dei conti

È necessario che l’organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2025/PRSP, depositata il 6 marzo 2025 (nel caso specifico erano emersi errori e omissioni nella compilazione con particolare riguardo agli equilibri, all’utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti, all’alimentazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale e di parte corrente, al mantenimento nella situazione patrimoniale dei crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, al limite di indebitamento, all’eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio dei crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti).

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto “Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente….L’attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato la giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare più volte che “tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”” (sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

La Corte ha raccomandato, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

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