Commisurazione del fondo perdite società partecipate: il warning della Corte dei conti

L’obbligo di costituire il fondo perdite società partecipate, introdotto dal comma 551 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente confluito nell’art. 21 del TUSP (d.lgs. n. 175/2016), si sostanzia in un accantonamento di risorse in bilancio finalizzato a scongiurare che le perdite delle società partecipate possano pregiudicare gli equilibri di bilancio del socio pubblico, stabilendo in tal modo un meccanismo di correlazione fra perdita di gestione subita dalla società e contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni partecipanti.

Il fondo svolge pertanto una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (ex plurimis: sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 24/2017/PAR; delib. n. 127/2018/PAR e delib. n. 114/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 53/2021/PRSP e delib. n. 31/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 25/2021/PAR).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 36/2025/PRSE, depositata il 7 marzo 2025, il riferimento, contenuto nell’ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21, al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti come una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che l’accantonamento nel risultato di amministrazione deve essere commisurato, non solo al risultato negativo dell’ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell’ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 114/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Lombardia, nella Relazione annessa alla delib. n. 114/2022/PARI).

L’importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l’ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa. Fatta eccezione per la prima fase di graduale applicazione del vincolo, disciplinata al comma 2 dell’art. 21 cit., infatti, il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie.

Obiettivo, questo, che può essere conseguito solo attraverso una quantificazione dinamica dell’accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e all’ammontare cumulato degli effetti negativi delle perdite societarie pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali.

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