Verifica crediti vetusti da riscuotere: il warning della Corte dei conti

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 37/2025, depositata il 28 febbraio 2025, richiamando il principio contabile All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il paragrafo 9.1. concernente la gestione dei residui, “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione […]”.

Orbene, pur demandando al responsabile del servizio competente della gestione dell’entrata le valutazioni in merito al mantenimento o allo stralcio delle poste in esame, i giudici hanno evidenziato che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Ente, il Legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell’Ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio (art. 228 del Tuel).

L’Ente, infatti, non può limitarsi a verificare la sussistenza del titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza.

I giudici hanno raccomandato un’ulteriore e attenta valutazione delle poste mantenute in bilancio, al fine di conferire veridicità ed attendibilità allo stesso.

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