È condivisibile e corretta la segnalazione dell’organo di revisione che, nella relazione al rendiconto, evidenzia l’insussistenza di una sistematica ricognizione dei contenziosi in corso di definizione e l’impossibilità di attestare la congruità delle somme accantonate: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 29/2025, depositata il 17 febbraio 2025.
I giudici hanno preso atto delle difficoltà del Comune che, a fronte dell’indisponibilità di un ufficio dedito all’esame del contenzioso passivo, aveva riscontrato difficoltà nel reperire le relazioni dei legali affidatari esterni all’ente ai fini della definizione dei rischi di soccombenza e dei correlati accantonamenti.
L’attestato disordine in merito alla puntuale identificazione dei contenziosi si ricavava, nel caso specifico, anche dalle attestazioni rilasciate dai responsabili di settore e dai legali patrocinanti, dalle quali si evinceva la disorganicità e incompletezza delle informazioni sui contenziosi pendenti, per i quali in alcuni casi mancavano precisi criteri di quantificazione dei rischi finanziari.
In conclusione, la Corte:
- ha stigmatizzato l’assenza di specifici atti collegiali per la puntuale individuazione a fine esercizio dei contenziosi che alimentano gli effettivi accantonamenti a rendiconto;
- ha invitato l’ente a predisporre apposite e sistematiche metodologie per la rilevazione e valutazione dei rischi finanziari connessi ai contenziosi passivi;
- ha espresso perplessità sulla congruità degli accantonamenti destinati al finanziamento dei rischi finanziari connessi al contenzioso passivo.