Ai fini di qualsiasi addebito di responsabilità contabile occorre distinguere tra le spese meramente irregolari e quelle che, disposte contra legem, risultino invece realmente illecite, con la conseguenza che la condanna dell’agente contabile può seguire soltanto alla seconda tipologia di spese e non, viceversa, derivare dalla mera violazione di aspetti procedurali nel pagamento di spese comunque doverose: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Molise, nella sent. n. 5/2025, depositata il 6 febbraio 2025, richiamando la sent. 10 luglio 2013, n. 246, della sez. giurisd. Toscana.
Inoltre, secondo i giudici contabili, in caso di assenza di prova certa (o anche presuntiva) del fatto costitutivo dell’obbligazione delle spese economali sostenute riconducibili ad esigenze del Comune ed alle categorie economali previste dal regolamento economale, il relativo esborso deve restare, definitivamente, a debito del contabile, configurandosi anche la responsabilità solidale del contabile principale, ai sensi di quanto stabilito dal richiamato art. 192, R.D. n. 287/1924 recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato.