Un intervallo temporale di soli 13 giorni tra l’indizione della nuova gara e la scadenza del contratto originario non può ritenersi una tempistica congrua per consentire all’amministrazione di attivare la indefettibile procedura di evidenza pubblica ed evitare l’uso improprio dell’istituto della proroga che rappresenta uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 28 gennaio 2025, n. 268.
Secondo i giudici, in materia non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4192/2013).
Il TAR, inoltre, ha ritenuto illegittima l’assenza di motivazione anche la durata disposta, nel caso concreto, pari a cinque mesi, laddove il precedente affidamento si era concluso in due mesi.