Ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali – per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi – non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 2/2025/PAR, depositata il 22 gennaio 2025.
Come è noto, l’art. 84, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che “[…] agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
Con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso assicurare l’esercizio concreto della funzione degli amministratori locali, garantendo, ai sensi dell’art. 51 Cost., il diritto all’accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei relativi compiti. Il rimborso di cui all’art. 84, comma 3, compete, pertanto, alla stregua di due ipotesi normative:
- nel caso di partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari o esecutivi;
- nei casi di svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché la presenza risulti “necessaria”.
Con riguardo al requisito della “necessarietà”, che limita e restringe il campo dell’esercizio delle funzioni, la Sezione delle Autonomie ha affermato che “[…] è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000” (delib. n. 38/SEZAUT/2016/QMIG).
Alla stregua del principio così enunciato, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’interessato o sia aliunde qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l’esercizio della funzione (cfr. sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 31/2019/PAR).
La giurisprudenza contabile (cfr. sez. reg. di contr. Toscana, delib. n. 127/2017/PAR) ha elencato una serie di fattispecie che non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio; tra queste, “la presenza di sindaco o assessori:
- in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell’ente;
- ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;
- per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
- a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute”.
A corollario del principio enunciato deriva che ulteriori e diverse spese – per esercizio di funzioni – non sono rimborsabili, in quanto già coperte dalla indennità di mandato ex art. 82 (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 228/2024/PAR).
In tal senso, non assume alcun rilievo la mancanza di percezione in concreto dell’indennità di funzione ex art. 82, che derivi da volontaria rinunzia alla stessa (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 18/2017/PAR).