Come è noto, in base all’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato”.
L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 140/2004, ha precisato che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3″ del d.lgs. n. 267 del 2000, “si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sent. n. 15 del 5 agosto 2020, ha chiarito che “rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto”.
A tale conclusione si è giunti sulla base del tenore letterale delle disposizioni citate che, per individuare le poste riconducibili alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, fanno riferimento all’epoca dei fatti di gestione generatori delle obbligazioni e non all’epoca di maturazione del singolo debito; rileva, inoltre, la ratio delle disposizioni citate, poiché la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.
Solo dopo l’approvazione del rendiconto della gestione, che segna la chiusura della gestione liquidatoria, non sarà più possibile imputare alcunché all’organo straordinario di liquidazione, giacché – dal punto di vista giuridico – lo stesso ha ormai cessato la propria esistenza.
L’Adunanza Plenaria, con sent. n. 1 del 12 gennaio 2022, è tornata sull’argomento, evidenziando che se “i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza”.
Alla luce dei principi suddetti, la giurisprudenza consolidata afferma che ove il credito azionato, per quanto liquidato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, tragga la sua fonte da obbligazioni sorte in virtù di contratti stipulati con l’ente comunale in data antecedente, dovendo farsi applicazione del principio di par condicio tra i creditori, esso va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale ed in sede liquidatoria (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452).
Applicando i suesposti principi, il TAR Toscana, sez. I, nella sent. 10 gennaio 2025, n. 22, ha affermato che è inammissibile l’ottemperanza per il pagamento di un credito nato molti anni prima della dichiarazione di dissesto, con la conseguenza che tale credito può essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria e secondo le regole proprie della stessa.
In tal caso, opera infatti la disposizione dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.