Nel caso in cui il concorrente produca un proprio elaborato contenente l’offerta e che sia conforme alla lex specialis, è corretto l’operato della stazione appaltante che tiene conto dei dati contenuti di tale documento in luogo di quelli contenuti nella dichiarazione di offerta elaborata dalla procedura telematica: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 30 dicembre 2024, n. 3788.
In merito alla rettifica degli errori contenuti nell’offerta, i giudici hanno precisato che assumono rilievo i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alla gara a fronte di una procedura telematica che comporti l’elaborazione automatica di documenti d’offerta che duplicano quelli redatti direttamente dagli offerenti e che da quest’ultimi si discostino; in tal caso la stazione appaltante è obbligata ad ammettere tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione, dando la prevalenza alla documentazione d’offerta redatta personalmente dall’offerente, che sia conforme alla legge di gara.
L’intervento della stazione appaltante, nel caso di specie, è rimasto all’interno dei canoni propri del c.d. soccorso sanante, previsto dall’art. 101, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 (non difforme dall’art. 83, comma 9, del previgente d.lgs. n. 50/2016), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compresa l’offerta (ex plurimis: TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. 17 ottobre 2024, n. 18000).
Tale segmento procedimentale obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 della Legge n. 241/1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano –laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti– in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.